(massima n. 1)
È acquisibile alla massa attiva del fallimento — non rientrando fra i beni e diritti di natura strettamente personale, di cui all'art. 46, n. 1, della legge fall. — l'indennità assicurativa corrisposta al fallito in relazione ad un infortunio lesivo dell'integrità personale, intesa a ristorare (nella specie, alla luce delle previsioni contrattuali e dei criteri di liquidazione concretamente adottati dalla commissione arbitrale), non il danno biologico o il danno morale, ma il solo danno patrimoniale in senso stretto, conseguente alle lesioni subite in termini di perdita e di mancato guadagno.