(massima n. 1)
L'assegno di mantenimento erogato a norma dell'art.13 del d.l. 10 gennaio 1991, n.13 ai collaboratori di giustizia ha natura integralmente alimentare, in quanto conferito a chi si trovi nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e determinato in ragione delle condizioni del collaboratore e delle persone a suo carico; pertanto, in caso di intervenuto fallimento del collaboratore, il giudice delegato non può disporne l'acquisizione neppure parziale all'attivo fallimentare, essendo tale potere, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della legge fall., esercitabile sulle sole quote di reddito che non abbiano tale specifica destinazione.