(massima n. 1)
Il pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui all'art. 46, primo comma, n. 2, legge fallimentare, effettuato dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, fissa i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, č inefficace, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge cit., soltanto per gli importi eccedenti detti limiti, come determinati dal giudice delegato con riferimento al periodo anteriore al suo decreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto l'inefficacia totale dei pagamenti eseguiti dall'Enasarco, nel periodo anteriore all'emissione del decreto del giudice delegato, sul solo rilievo di tale anterioritā.