(massima n. 1)
Ai sensi dell'articolo 43 L. fall. la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare; poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalitą dei creditori, permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore; sussiste pertanto la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale.