(massima n. 1)
Nelle societą di capitali, che sono titolari di distinta personalitą giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente č tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilitą di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilitą degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla societą. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della societą esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualitą di creditore della societą esecutata, non č abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilitą delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 legge fall. si traduce nell'inammissibilitą anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilitą - in applicazione dei principi generali cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare č informato dell'universalitą oggettiva (secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore č privato della disponibilitą di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore) e soggettiva (in base al quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti), posti rispettivamente dall'art. 42 legge fall. e dagli artt. 51 e 52 legge fall. - resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore.