(massima n. 1)
Qualora un istituto di credito fondiario od agrario, esercitando la facoltą conferitagli dall'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, promuova esecuzione individuale nei confronti del debitore, nonostante l'apertura a suo carico di procedura fallimentare, la legittimazione passiva rispetto a tale esecuzione, e, conseguentemente, la legittimazione a ricevere gli atti ad essa relativi, incluso il precetto ed il pignoramento, nonché a proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., spetta esclusivamente al debitore medesimo, non al curatore, considerato che i collegamenti fra le due procedure, comportanti, fra l'altro, la possibilitą del curatore di intervenire nella esecuzione individuale e l'obbligo dell'istituto di insinuarsi al passivo fallimentare secondo le regole del concorso dei creditori, non incidono sull'autonomia delle procedure stesse ai fini della suddetta legittimazione.