(massima n. 1)
Il condomino, come può procedere alla locazione della cosa comune, anche nell'interesse degli altri partecipanti, trattandosi di un atto di utile gestione, per il quale è da presumere, salva la prova contraria, che operi con il consenso degli altri condomini così può agire in giudizio, anche nell'interesse degli altri, per ottenere il rilascio del bene locato, al termine del contratto, ovvero per ottenere la risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore. In tale ipotesi, la legittimazione ad agire del singolo condomino deve essere esclusa solo quando, a seguito dell'intervento in causa degli altri partecipanti, si accerti l'esistenza di un contrasto fra il gruppo di minoranza, che chiede la risoluzione, e quello di maggioranza, che vuole invece la continuazione del rapporto.