(massima n. 1)
Il potere di ogni condomino di agire per la gestione ordinaria della cosa comune, traendo origine dal diritto di concorrere all'amministrazione di tale bene (art. 1105 c.c.), incontra il suo limite nell'obbligo di rispettare la volontā della maggioranza. Pertanto, allorché un immobile locato appartenga ad una molteplicitā di condomini e dagli stessi sia congiuntamente stipulato il relativo contratto, č la maggioranza dei condomini a stabilire circa l'amministrazione ed il godimento della cosa comune e, quindi, della possibilitā e volontā di disdire e far cessare, alla scadenza contrattuale, il contratto di locazione, anche in contrasto con la minoranza dissenziente.