(massima n. 1)
Il potere della maggioranza dei partecipanti alla comunione di disporre le modalitą per il miglior godimento della cosa comune presuppone il rispetto della condizione che il diritto di comproprietą debba potersi estrinsecare liberamente, con l'unico limite derivante dal divieto di impedire uguale uso da parte degli altri compartecipanti e di alterare la destinazione della cosa comune. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici del merito secondo cui la deliberazione della maggioranza che stabiliva l'onere del pagamento di una somma per il parcheggio di autobus dei comproprietari su di un'area comune da essi utilizzata per il deposito di detti autoveicoli, veniva a limitare illegittimamente il potere di ciascuno di disporre liberamente del bene comune).