(massima n. 1)
Il principio dell'incompatibilità tra le funzioni di Gip e quelle di GUP sancito dall'art. 34, comma 2, c.p.p. — a seguito dei successivi interventi legislativi che hanno aggiunto i commi 2 ter e 2 quater, rispettivamente ad opera dell'art. l L. n. 479 del 1999 e dell'art. 2 quater D. L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. con modificazioni dalla legge n. 144 del 2000 — non può essere inteso in modo rigido, quale incompatibilità “secca” tra le predette funzioni, ma deve — alla luce di un'interpretazione sistematica che tenga conto e valorizzi le significative deroghe introdotte con i suddetti commi 2 ter e 2 quater che includono anche quella del giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio — essere inteso, nei casi non previsti come espressa deroga dai commi 2 ter e 2 quater, nel senso che è incompatibile con la funzione di giudice dell'udienza preliminare il giudice, persona fisica, che abbia adottato un provvedimento implicante l'esame del merito dell'imputazione. Ne consegue che il rigetto, da parte del Gip, di un'istanza di acquisizione probatoria, ex art. 368 c.p.p., non implicando alcuna funzione decisoria di merito, non costituisce causa di incompatibilità per lo svolgimento della successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare.