(massima n. 1)
Non costituisce motivo di astensione o di ricusazione di un giudice, da parte di soggetto imputato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, il fatto che quel giudice abbia in precedenza concorso a pronunciare decreto di applicazione di una misura di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione del genere anzidetto.