(massima n. 1)
L'applicazione di una misura di prevenzione motivata anche con il richiamo incidentale e occasionale all'appartenenza del prevenuto a un'associazione per delinquere di stampo mafioso non rende il giudice che abbia concorso a disporla incompatibile nel successivo procedimento, nei confronti di altra persona appartenente al medesimo sodalizio criminoso, per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione in questione). (Fattispecie relativa a ricusazione del giudice).