(massima n. 1)
Nel nostro sistema processuale, caratterizzato dal principio di tassativitą delle nullitą, che limita le ipotesi di nullitą degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, la manifesta adesione del giudicante ad una determinata ideologia, pur se esplicitata nell'atto, non produce la nullitą della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione, pur potendo essa rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che non aveva riformato la sentenza di primo grado contenente alcune singolari affermazioni del giudicante relative ai propri convincimenti ideologici, in quanto la decisione era comunque adeguatamente motivata sulla base del dettagliato esame delle risultanze processuali e delle norme applicabili alla fattispecie).