(massima n. 1)
La domanda giudiziale diretta alla ripartizione tra gli aventi diritto della pensione di reversibilitą spettante all'ex coniuge deceduto deve essere decisa con un provvedimento che rivesta la forma della sentenza, secondo quanto testualmente previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), sicché tale provvedimento deve presentare comunque (a prescindere dalla forma contenziosa o camerale del procedimento), i requisiti formali essenziali della sentenza, tra cui la sottoscrizione a mente dell'art. 132 comma 2 c.p.c. Ne consegue che il provvedimento, ove sia stato erroneamente assunto con la forma del decreto ed il presidente del collegio che lo ha pronunciato non ne sia anche l'estensore, deve essere sottoscritto, oltre che dal presidente del collegio, anche dall'estensore, a pena di nullitą assoluta ed insanabile, rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimitą.