(massima n. 1)
Non sono impugnabili tutti i provvedimenti negativi di competenza, abbiano essi la forma di sentenza o quella di ordinanza, in quanto, a norma dell'art. 28 del nuovo c.p.p. — come, del resto, anche a norma dell'art. 51 del codice abrogato — tali provvedimenti, anche in sede di esecuzione, importano esclusivamente l'elevazione del conflitto di competenza.