(massima n. 1)
La richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna e rigettata dal Gip conserva i suoi effetti come richiesta di giudizio abbreviato semplice, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione quest'ultima non fosse stata avanzata neanche in via subordinata. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza tra Gip e Tribunale in composizione monocratica, sollevato prima della sentenza n. 169 del 2003 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimitą costituzionale dell'art. 464, primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in applicazione del dictum la Corte di cassazione, pur enunciando il soprascritto principio, ha ritenuto cessata ogni ragione di conflitto e ha rimesso gli atti al Tribunale per il seguito di competenza).