(massima n. 1)
I provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p.