(massima n. 1)
L'art. 28 comma 1 c.p.p. subordina l'insorgenza di un conflitto di competenza a che il fatto di cui diversi giudici prendano o ricusino di prendere conoscenza non solo sia il medesimo, ma venga attribuito alla stessa persona: tale situazione non si verifica quando il giudice superiore, dopo avere escluso la sussistenza nei confronti di certe persone di un fatto costituente reato di sua competenza, ne ravvisi un altro del tutto distinto nelle sue connotazioni strutturali, oggettive e soggettive, costituenti reato rientrante nella competenza di un giudice inferiore, al quale trasmette gli atti. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha dichiarato insussistente un conflitto di competenza denunciato dal P.M. presso la pretura con riferimento a fattispecie nella quale il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale aveva prosciolto determinati imputati dal reato di abuso di ufficio, trasmettendo gli atti al suddetto P.M. per eventuali abusi edilizi commessi da altre persone. La Corte Suprema, ha altresģ rilevato che in tale situazione mancava pure l'attualitą di un conflitto).