(massima n. 1)
In tema di conflitto di competenza, l'espressione «medesimo fatto» č assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalitą, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che č indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia di quello oggettivo. Ne consegue che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la condizione dell'identitą del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il conflitto relativa a procedimenti, peraltro pendenti in diverse fasi, aventi ad oggetto l'uno il reato di cui agli artt. 2621 e 2640 c.c. per falsificazione di bilanci di esercizio di una societą commerciale, l'altro il reato di fraudolenta falsificazione del bilancio consolidato della societą controllante il gruppo al quale il bilancio stesso si riferiva.