(massima n. 1)
Perché si abbia un conflitto di competenza, occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo fatto-reato nei confronti della stessa persona, con conseguente paralisi dell'iter processuale. Ed invero, il conflitto si può delineare solo in qualsiasi stato e grado del processo, con esclusione della fase propriamente procedimentale. E poiché l'emissione del decreto di archiviazione non determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella propriamente processuale, trattandosi di un atto meramente valutativo della mancanza di elementi per l'esercizio dell'azione penale, che non dà luogo a preclusioni di alcun genere, ne deriva che non può configurarsi un conflitto positivo di competenza allorché una delle due autorità procedenti abbia emesso un decreto di archiviazione e l'altra, invece, abbia proceduto, perché il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo ed è, come tale, sempre revocabile.