(massima n. 1)
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale dei minorenni ed il giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, allorché dalla definizione del conflitto dipenda l'individuazione del giudice competente per la trattazione del processo dopo l'annullamento da parte della corte di appello della decisione del giudice per l'udienza preliminare di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. (Fattispecie in cui occorreva stabilire se il processo avesse dovuto proseguire dinanzi al giudice dell'udienza preliminare che aveva pronunciato la sospensione del processo e deciso l'esperimento della prova ovvero dinanzi al tribunale per i minorenni).