(massima n. 1)
In ordine ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 (recante istituzione di nuovi tribunali e revisione di alcune circoscrizioni), non può verificarsi deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis, fissato dalla seconda parte dell'art. 10 del citato decreto legislativo, al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalla prima parte del medesimo art. 10; ne consegue che, in caso di reati commessi in territorio che a seguito del citato decreto legislativo è passato dalla competenza di un tribunale ad altro, la competenza del nuovo tribunale opera solo nelle ipotesi in cui l'intera sezione distaccata sia passata a comporre il diverso circondario (e non per quelle in cui il passaggio riguardi un singolo territorio comunale) e limitatamente ai soli procedimenti già radicati per il giudizio avanti la medesima sezione distaccata. Per tutti «gli altri affari» la competenza va attribuita sulla base dei criteri anteriormente vigenti e non delle nuove ripartizioni previste dal citato D.L.vo n. 491/1999. (Fattispecie in cui, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato avanti il giudice delle indagini preliminari, l'originaria richiesta di giudizio immediato non aveva avuto corso, così non radicandosi la competenza della sezione distaccata; la Corte ha ritenuto che la competenza a decidere in sede di giudizio abbreviato spettasse al giudice delle indagini preliminari del tribunale originariamente competente).