(massima n. 1)
La disciplina transitoria del riparto di attribuzione tra giudice collegiale e giudice monocratico contenuta negli artt. 219 e seguenti del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, nel testo modificato dal D.L. 24 maggio 1999, n. 145 convertito nella L. 22 luglio 1999, n. 234 determina la immediata applicabilitą delle nuove disposizioni sulla cognizione da parte del tribunale in composizione monocratica o collegiale se alla data del 2 gennaio 2000 (stabilita dall'art. 247, comma 2-bis del D.L.vo 51/98) non sia stato compiuto alcuno degli atti introduttivi e si versi ancora nella fase degli atti preliminari al dibattimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che la verifica della regolare costituzione delle parti eseguita dal tribunale in composizione collegiale nel corso di udienza successiva al 2 gennaio 2000 non sia idonea a determinare la perpetuatio competentiae ai sensi dell'art. 219 del D.L.vo 51/98).