(massima n. 1)
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 36, comma 1, della Costituzione, sia la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 91, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'erario, sia la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 21 e 91 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e in caso di assenza di una pronuncia di responsabilitą per colpa del creditore, sia posto a carico dell'erario.