(massima n. 1)
Nella ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, in assenza di estremi di responsabilitą a carico del creditore istante, a seguito della soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari e del fondo speciale per il compenso ai curatori fallimentari, nonché della dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge fall. nella parte in cui, nel caso di revoca del fallimento, poneva a carico di chi l'aveva subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza avervi dato causa, le spese di procedura e il compenso del curatore (Corte cost. n. 46 del 1975, norma quest'ultima abrogata dall'art. 229 del D.P.R. n. 115 del 2002, a far data dall'1 luglio 2002), il curatore che, in siffatta ipotesi, chieda la liquidazione del compenso ha l'onere di individuare, sin dall'atto introduttivo del procedimento, il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura. (Nella specie il curatore fallimentare aveva proposto ricorso, ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale fallimentare, che aveva rigettato la domanda di liquidazione del compenso; la S.C., in applicazione del succitato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il ricorrente aveva indicato nell'Amministrazione dello Stato l'obbligato al pagamento, senza individuare il soggetto tenuto al pagamento del compenso, con conseguente radicale carenza dell'instaurazione del rapporto processuale, preclusiva dell'integrazione del contraddittorio).