(massima n. 1)
La responsabilitā del creditore istante per il fallimento del proprio debitore per i danni derivati dalla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, dell'istituto della responsabilitā aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.; la relativa liquidazione del danno postula che la parte istante abbia assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.