(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 21 L. fall. (a norma del quale se la sentenza dichiarativa di fallimento č revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento), riducendo l'efficacia del fallimento ai soli atti legalmente compiuti, toglie qualunque efficacia a quelli in corso, al momento della revoca del fallimento, siano essi di natura negoziale o di natura processuale, potendo proseguire nei confronti dell'ex fallito o dall'ex fallito solo le azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento, restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni di interessi riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito e che possono essere riassunti (ove siano stati dichiarati interrotti) da chi vi abbia interesse, solo ai fini dell'emanazione di una pronuncia circa la loro improcedibilitā e, in ogni caso, per provvedere alle spese processuali.