(massima n. 1)
All'ipotesi di rimessione della causa dal giudice d'appello al primo giudice, che si realizza per essere stata illegittimamente estromessa dal giudizio di primo grado una parte necessaria del processo, č assimilabile l'ipotesi in cui il primo giudice abbia, con sentenza non definitiva, respinto la domanda di una parte ritenendone erroneamente la carenza di legittimazione ed abbia poi proseguito il giudizio di merito nei confronti delle altre parti in condizioni di contraddittorio non integro. Anche in questa seconda ipotesi, pertanto, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.