(massima n. 1)
Il provvedimento giudiziale ex artt. 8 e 9 della L. n. 898 del 1970, con il quale viene ordinato agli enti previdenziali o ad altri terzi, tenuti a corrispondere somme all'obbligato per l'assegno di divorzio, di versare parte di dette somme direttamente ad altre persone, deve essere adempiuto nel momento in cui tale provvedimento, divenuto esecutivo, sia notificato ai predetti enti o terzi, o sia stato da essi accettato o conosciuto; prima di tale momento il terzo debitore è tenuto a pagare a persone diverse dal titolare del diritto solo se nel corso del giudizio sia emesso al riguardo un provvedimento provvisoriamente esecutivo, con il quale — analogamente a quanto stabilito dall'art. 109 c.p.c. — può anche ordinarsi il deposito delle somme fino a che non sia stabilito a quali parti e in che proporzione spettino le somme stesse.