(massima n. 1)
La domanda proposta dai conduttori di un fondo rustico nei confronti del concedente, per il conseguimento dell'indennizzo di legge per miglioramenti apportati al fondo stesso, introduce — siccome tesa a conseguire, da parte di ciascuno di essi, la tutela della propria quota di credito — un giudizio a litisconsorzio non già necessario, ma meramente facoltativo, sì che l'eventuale ricorso per Cassazione può, del tutto legittimamente, venir proposto da uno soltanto degli aventi diritto, sul quale non incombe, pertanto, alcun onere di notifica del gravame nei confronti degli altri litisconsorti.