(massima n. 1)
La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di piú domande cumulate nello stesso processo a norma dell'art. 104 c.p.c. non è idonea, di per sè, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacché l'art. 103, comma secondo, c.p.c., richiamato dall'art. 104, comma secondo, del medesimo codice, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piú gravoso il processo ovvero di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna. Peraltro, poiché la sospensione del processo rappresenta un'evenienza che interferisce sul suo normale svolgimento e la sua disciplina è improntata a maggior rigore, incidendo sul principio della ragionevole durata del processo, il giudice, quando venga in rilievo una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate nello stesso processo, deve fornire adeguata motivazione delle ragioni di opportunità del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali quanto alla separazione delle cause e quindi della decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande cumulate. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto in attesa della definizione del giudizio relativo all'accertamento della continuazione o meno del rapporto di lavoro, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della estensione della sospensione, necessaria solo quanto alla domanda concernente il trattamento di fine rapporto, alle altre domande cumulate relative a differenze retributive).