(massima n. 1)
L'azione di responsabilitą, promossa contro gli organi della societą ai sensi dell'art. 2393 c.c., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l'accertamento della responsabilitą di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralitą di amministratori e sindaci di una societą, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la societą ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietą passiva, si renda necessario graduare la responsabilitą propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrą necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.