(massima n. 1)
Dalla previsione dell'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 («Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche»), che punisce l'organizzazione, in assenza di provvedimento abilitativo, del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario (divieto concernente anche l'organizzazione abusiva delle scommesse che abbiano ad oggetto attività sportive gestite da Coni od Unire ovvero altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità), sono esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo (anche videopoker), pur se svolti in forma organizzata, che continuano ad essere sanzionati dagli artt. 718 ss. del codice penale. Infatti, il comma quarto dell'art. 4 citato prevede l'applicabilità dei primi due commi anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S., ma il riferimento espresso ai «primi due commi» determina la configurabilità di questa ipotesi nel solo caso in cui si tratti di organizzazione o di pubblicità (e mai di partecipazione), esercitate nelle forme specificate nel primo comma e, cioè, con modalità abusive, perché consistenti in scommesse o pronostici privi di concessione. (Nella specie l'imputato aveva attivato dieci videopoker adibiti al gioco d'azzardo. La S.C. ha qualificato il fatto, per il quale era intervenuta condanna ex art. 4 commi primo e quarto legge n. 401 del 1989, come contravvenzione agli artt. 718 e 719 c.p.).