(massima n. 1)
L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici elettronici, c.d. videopoker, integra sia la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p., sia quella di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stante la diversa obiettivitą giuridica delle due norme. Infatti la prima sanziona l'attivitą di tenuta o di agevolazione del gioco d'azzardo, mentre la seconda sanziona l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico.