(massima n. 1)
L'art. 4, comma 4, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere l'applicabilitą delle disposizioni penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche «ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla L. 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. 17 dicembre 1986, n. 904», intende riferirsi come si desume, oltre che dalla lettera del testo normativo, anche dai relativi lavori parlamentari alla sola ipotesi dell'organizzazione di scommesse (o, con minore probabilitą, di pronostici) sui giuochi d'azzardo esercitati a mezzo dei suddetti apparecchi. Pertanto la condotta consistente nel semplice esercizio di detti giuochi, pur se svolta in forma organizzata, o dalla partecipazione ad essi, continua ad essere sanzionata non dalla summenzionata disposizione speciale ma dagli artt. 718 e seguenti del codice penale.