(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S. il giuoco automatico d'azzardo, che è un giuoco aleatorio interessato a lucro circoscritto, vietato in funzione del mezzo con cui è esercitato, concorre formalmente con la fattispecie di giuoco d'azzardo prevista dall'art. 718 c.p. allorché, immutata l'alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica (art. 721). La sussistenza di questo deriva dalla posta e a tal fine deve essere considerata la modalità del giuoco e la celerità delle partite, perché anche una posta particolarmente esigua ripetuta più volte può portare ad un complesso di poste la cui somma sia non indifferente.