(massima n. 1)
I reati previsti dagli artt. 110 T.U.L.P.S. e 718-721 c.p. non sono in rapporto di specialitā perché consistono in fattispecie criminose non coincidenti, atteso che l'art. 718 c.p. punisce l'esercizio di giochi d'azzardo nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie, mentre l'art. 110 T.U.L.P.S. proibisce l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; i due requisiti dell'alea e del fine di lucro, in questo secondo reato, devono, peraltro, essere intesi come elementi strutturali dell'apparecchio elettronico, con la conseguenza che č da considerarsi destinato al gioco di azzardo l'apparecchio o congegno che ha insita la scommessa, nel senso che la destinazione al gioco d'azzardo č una caratteristica strutturale dell'apparecchio e non del modo di utilizzazione da parte del gestore, configurandosi quello in esame come un reato ostacolo, che tende a prevenire il gioco d'azzardo mediante la proibizione dell'installazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non rilevante il fatto che nel locale non vi fossero avventori intenti a giocare e che i videogiochi, del tipo videopoker o slot machine, fossero disattivati al momento dell'accesso della polizia giudiziaria).