(massima n. 1)
In tema di apparecchi elettronici da gioco la disciplina introdotta con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificatrice dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ha lasciato immutata la distinzione tra giochi d'azzardo e di abilità, fondata rispettivamente sull'aleatorietà della vincita e sulla abilità del giocatore, così che la soglia quantitativa della vincita costituisce soltanto un ulteriore limite alla liceità dei giochi di trattenimento e di abilità non riferendosi agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo. Conseguentemente integra il reato di cui al citato art. 110 l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico che abbiano insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie, mentre vanno qualificati come “d'azzardo”, ai fini del divieto di installazione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nei circoli e nelle sedi di associazioni, sia i giochi predetti sia quelli che comportano vincite di valore superiore ai limiti legislativamente fissati per i giochi leciti.