(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 110 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 18 giugno 2000 n. 388, uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico, č certamente integrato dall'utilizzazione dei cd. videopoker, caratterizzati dalla prevalenza dell'alea sull'abilitā, ma al fine di configurare l'eventuale concorrenza con il reato di cui all'art. 718 c.p. occorre accertare l'ulteriore requisito previsto nella disposizione codicistica e costituito dal fine di lucro.