(massima n. 1)
A seguito della modificazione apportata dall'art. 110 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la distinzione tra giuochi d'azzardo e giuochi di trattenimento non si basa pił soltanto sugli elementi dell'aleatorietą della vincita e dell'abilitą del giocatore, ma altresģ su quello del valore del costo della partita che non deve essere superiore ad un euro e sulla esclusione di premi in danaro o in natura, con la ulteriore precisazione che in tale caso non č necessario il riscontro del fine di lucro.