(massima n. 1)
La condotta consistente nell'esercizio di giuochi d'azzardo svolto mediante apparecchi automatici ed elettronici denominati videopoker, il cui utilizzo č vietato dall'art. 110 T.U.L.P.S., configura la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p. e non il reato previsto dall'art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401 che riguarda l'uso di apparecchi elettronici finalizzato all'esercizio abusivo del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi prognostici.