(massima n. 1)
Le violazioni relative all'esercizio di giuochi d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici vietati sono sanzionate unicamente in via amministrativa, ferma restando l'ammissibilitą del concorso del reato di gioco d'azzardo ove ne siano presenti gli elementi integrativi necessari. (Conf. sez. III, n. 1811 del 2009 non massimata).