(massima n. 1)
Il principio in base al quale il divieto di giuochi d'azzardo, in quanto espressamente fissato dall'art. 718 c.p., può trovare esclusioni o limitazioni solo in forza di provvedimenti legislativi (come quelli che autorizzano il funzionamento dei «casinò» di Sanremo, Campione e Venezia), non ha subito innovazioni o modificazioni per effetto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, sull'imposta sugli spettacoli, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sulle tasse di concessione governativa, i quali, nel regolare l'applicabilità di detti tributi con riguardo all'esercizio del giuoco d'azzardo nelle case a ciò destinate (artt. 1, 2, 19 del D.P.R. n. 640 del 1972), non hanno introdotto nel nostro ordinamento un potere dell'autorità amministrativa di rilasciare licenze per l'inizio o la prosecuzione della gestione di case da giuoco. Pertanto, sulla domanda con la quale il privato (nella specie, società per il Casinò di Taormina) insorga avverso il provvedimento amministrativo negativo di detta licenza (nella specie, decreto del prefetto di Messina, confermativo di decreto del questore), va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, atteso che a fronte del provvedimento medesimo non è configurabile alcuna imposizione soggettiva tutelabile in via giudiziale.