(massima n. 1)
In materia di gioco d'azzardo, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell'abilità sull'alea, da ulteriori limitazioni concernenti il premio ed orientate ad impedire che questo imprima al gioco il fine di lucro; ne consegue che gli apparecchi automatici o elettronici da gioco (di abilità) divengono illeciti, pur se il fine di trattenimento e di abilità prevale sull'alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nella ripetizione di oltre dieci partite o un numero di gettoni egualmente superiori a dieci, così, come di vincere un oggetto convertibile in danaro e di valore economico non modesto, dovendosi in tal caso configurare il fine di lucro.