(massima n. 1)
Costituisce gioco d'azzardo, ai sensi dell'art. 721 c.p., il gioco dei tre dadi, atteso che la combinazione dei numeri dei dadi lanciati dai giocatori, dalla cui somma minore o maggiore dipende la vincita, non è attribuibile all'abilità del giocatore, bensì interamente al caso, così che sussiste il requisito, richiesto dalla predetta disposizione, della natura aleatoria della vincita e della perdita che caratterizza il gioco d'azzardo.