(massima n. 1)
L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, sia che si svolga in forma organizzata, mediante stabile predisposizione di uomini e mezzi, sia che abbia luogo senza organizzazione, integra gli estremi delle contravvenzioni di cui agli artt. 718 c.p. e 110 T.U.L.P.S.