(massima n. 1)
In tema di esercizio di gioco d'azzardo praticato mediante apparecchio o congegno vietato, la prova dell'uso non deve essere necessariamente desunta dalla sorpresa di una o pił persone in flagranza di partecipazione al gioco stesso, potendo essere ricavata anche da altri elementi e in via congetturale, come dalla semplice tenuta, accompagnata dalla predisposizione dei mezzi necessari all'uso stesso da parte di un numero indeterminato di persone.