(massima n. 1)
Il giuoco d'azzardo, punito dall'art. 718 c.p., si configura allorché l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà dovuta alla fortuna ed al caso e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.