(massima n. 1)
In tema di ricettazione la scienza dell'agente in ordine all'origine delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, ivi compresi quelli considerati dall'art. 712 c.p., quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di normale levatura intellettuale e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cosa legittimamente posseduta da chi la detiene e la offre.