(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di incauto acquisto non è necessaria la dimostrazione rigorosa della provenienza da reato delle cose ricevute dall'agente, in quanto l'illecito si concreta allorché tale provenienza sia oggettivamente ipotizzabile per la qualità dei beni, per il loro prezzo o per la condizione dell'offerente; a tal fine non può ragionevolmente ritenersi idoneo motivo per sospettare di una loro provenienza da reato il possesso di animali, da parte dell'alienante, avente origine nella cattura di bestie randagie o allontanatesi dai loro proprietari; tale comportamento, di per sé, non integra infatti il reato di furto né altra condotta penalmente sanzionabile. (Fattispecie in tema di acquisto di gatti randagi da parte di un istituto universitario di ricerca).